Manovra, ecco le tappe per la Sanità

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Dopo l’approvazione di fine anno da parte del Parlamento della manovra e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre, per una completa attuazione delle norme contenute nella legge di Bilancio si dovranno attendere ancora alcuni mesi.

Sono molti, infatti, i richiami a decreti da attuare per rendere operative misure quali il Patto per la salute per l’accesso alle risorse aggiuntive stanziate per il Fondo sanitario nazionale, la ripartizione tra le Regioni dei fondi per la riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie,  la costituzione di appositi elenchi speciali da istituire presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione per chi ha svolto professioni sanitarie anche senza titoli abilitanti, e molto altro ancora.

Di seguito riportiamo comma per comma tutte le prossime tappe necessarie per l’attuazione della manovra.

Comma 53 (Tessera sanitaria modifica Dl Fiscale)
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dovranno essere definiti, i termini e gli ambiti di utilizzo dei dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché, i tipi di dati che potranno essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato.

Commi da 464 (Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti)
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della salute e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo (3 milioni di euro per l’anno 2019, 1 milione di euro per l’anno 2020 e 3 milioni di euro per l’anno 2021).

Commi da 509 a 512 (Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie)
Le somme di 150 milioni di euro per l’anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, verranno ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Commi da 514 a 516 (Fabbisogno sanitario nazionale standard per gli anni 2019-2021)
Il Fondo sanitario nazionale si attesterà a 114,439 mld. Una cifra destinata a crescere nei prossimi anni. Il Fsn verrà infatti incrementato di 2 mld per il 2019 e per l’anno 2021 di ulteriori 1,5 mld.

Gli aumenti per il biennio 2020-2021 saranno però subordinati alla stipula entro il 31 marzo 2019 di una specifica Intesa in Stato Regioni per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.

Queste misure riguarderanno in particolare:
a) la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell’accesso alle cure;
b) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell’offerta ospedaliera e dell’assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d’attesa;
c) la valutazione dei fabbisogni del personale del Ssn e riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ricomprendendo l’aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale;
d) l’implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del Ssn che consentiranno di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell’ambito del sistema Tessera Sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico;
e) la promozione della ricerca in ambito sanitario;
f) il miglioramento dell’efficienza e dell’appropriatezza nell’uso dei fattori produttivi, e l’ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati che siano preventivamente sottoposti a controlli di esiti e di valutazione con sistema di indicatori oggettivi e misurabili;
g) la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.

Commi da 526 a 533 (Trasferimenti Inail/Ssn)
Si stabilisce che l’Inail, dal 1 gennaio 2019, per la compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie del Ssn, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale, dovrà trasferire annualmente al fondo sanitario nazionale 25 mln da ripartire tra le Regioni.

Per gli anni successivi al 2019, questo importo viene maggioranto del tasso di inflazione programmato dal governo. Quota parte di questi trasferimenti di Inail, determinata con intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, andrà ad implementare per il personale dipendente del Ssr, direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa, altra quota parte, sempre determinata con intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sarà invece vincolata al fondo destinato ai rinnovi contrattuali della medicina convenzionata incrementando la quota capitaria riconosciuta per assistito al medico di medicina generale.

Da commi da 537 a 542 (Deroga iscrizione a Ordini per professionisti sanitari senza titoli e norme su massaggiatori e massofisioterapisti)
Chi ha svolto professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione senza il possesso di un titolo abilitante per l’iscrizione all’albo professionale, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni, potrà continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscriva, entro il 31 dicembre 2019, in appositi elenchi speciali ad esaurimento, che dovranno essere costituiti entro 60 giorni con decreto del ministero della Salute, e istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, fermo restando che tale iscrizione non si tradurrà in un’equiparazione.

Commi 553 e 554 (Negoziazione prezzi farmaci a carico del Ssn)
Si interviene in materia di criteri e modalità a cui l’Aifa si dovrà attenere per determinare, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Ssn. Si prevede che, entro il 15 marzo 2019, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mef, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono dettati i predetti criteri, al fine di garantire criteri aggiornati all’evoluzione della politica farmaceutica nella fase di negoziazione del prezzo dei farmaci tra l’Aifa e l’azienda farmaceutica titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) del farmaco.

Commi 557 e 558 (Payback dispositivi medici)
I sistemi di sorveglianza e i registri del Ministero della Salute sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale, e di impianti protesici nonché di dispositivi medici impiantabili sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura.

Comma 585 (Anagrafe nazionale vaccini)
Si stabilisce che per la completa realizzazione dell’anagrafe nazionale vaccini lo stanziamento gli stanziamenti previsti dalla legge Lorenzin sull’obbligo vaccinale viene incrementato di 50mila euro annui a decorrere dal 2019. Per raccogliere in maniera uniforme sull’intero territorio nazionale mediante le anagrafi vaccinali regionali i dati da inserire nell’anagrafe nazionale vaccini, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da altre amministrazioni regionali, vengono stanziati 2 mln di euro per l’anno 2019 e 500mila euro a decorrere dal 2019, da ripartire tra le Regioni da ripartire sulla base di criteri determinati con decreto del Ministero della Salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza Stato Regioni.

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