I farmaci nella manovra finanziaria: tutte le novità

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La bozza della manovra finanziaria è ormai pronta. Importanti le novità per quanto riguarda il settore farmaceutico. Oltre alla determinazione del Fondo sanitario 2017 a 113 miliardi (che saliranno a 114 nel 2018 e a 115 nel 2019), il documento prevede la disponibilità di un miliardo di euro per i farmaci innovativi, di cui 500 saranno destinati a un nuovo fondo ad hoc per gli oncologici. A questo riguardo, la manovra stabilisce anche che l’Aifa,,entro il 31 marzo 2017, dovrà fissare i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata, e quella dei farmaci oncologici innovativi.  Cambiano poi i tetti della farmaceutica. Dal 2017 il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera sarà calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed è rideterminato nella misura del 7,0 per cento (oggi è fissato al 3,5%) e assume la denominazione di “tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti”. Conseguentemente cambia anche il tetto della spesa farmaceutica territoriale che sarà rideterminato nella misura del 7,85 per cento (oggi è dell’11,35%) e  assume la denominazione di “tetto della spesa farmaceutica convenzionata”.

Per quanto riguarda i farmaci biosimilari, nella manovra si stabilisce che “non è consentita la sostituibilità automatica tra biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari” e che “nelle procedure pubbliche di acquisto non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche”. Sono poi previste anche specifiche norme per razionalizzare la spesa per l’acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto. In particolare per le gare d’acquisto si prevede un lotto unico considerando lo specifico principio attivo (ATC di V livello), medesimi via di somministrazione e dosaggio. La base d’asta dell’accordo quadro dovrà essere il prezzo massimo di cessione al Ssn del farmaco biologico di riferimento. In ogni caso si stabilisce che “i pazienti devono essere trattati, con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell’accordo quadro classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa” e che “Il medico è comunque libero di prescrivere, senza obbligo di motivazione, il farmaco (tra quelli mesi in gara) ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti”. Infine, viene istituito un Fondo per l’acquisto vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV). Il Fondo, sempre all’interno delle risorse del fondo sanitario nazionale, è pari a 100 milioni di euro per l’anno 2017, 127 milioni di euro per l’anno 2018 e 186 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.

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