Cambia la remunerazione delle farmacie. In arrivo 200 milioni in più per rafforzare attività di prossimità e per sostenere la vaccinazione anti Covid

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Il ministero della Salute ha inviato all’attenzione della Conferenza Stato Regioni la bozza di decreto per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.

In particolare il comma 4 dell’articolo prevede che “al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio Sanitario Nazionale alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonché l’attività di cui all’articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ovvero la vaccinazione anti Covid in farmacia) è riconosciuta, in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale”.

Complessivamente sono stanziati 200 milioni di euro di cui 50 a valere dal 1 settembre a dicembre 2021 e 150 per il 2022.

La remunerazione aggiuntiva, che la bozza di decreto prevede diventi operativa dal 1 settembre 2021, verrà articolata sulla base delle seguenti componenti:

1. una quota premiale aggiuntiva di 0,12 euro, per tutte le farmacie, applicata ad ogni confezione di farmaci generici ed originator con prezzo pari a quello di riferimento, finalizzata all’incentivazione della dispensazione del farmaco al prezzo più basso;

2. una quota fissa aggiuntiva per singola confezione di 0,08 euro, uniforme per tutte le tipologie di farmacia e da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal SSN. Tale soluzione ha come obiettivo la valorizzazione dell’atto professionale, sganciando la remunerazione dal prezzo del farmaco;

3. una quota “tipologica” aggiuntiva di 0,12 euro, destinata solo alle farmacie che godono della riduzione del 60% del multi sconto SSN, destinate alle farmacie non sussidiate;

4. una ulteriore quota “tipologica” aggiuntiva di 0,14 euro, destinata solo alle farmacie rurali sussidiate che godono dello sconto forfetario. Tale quota è destinata a valorizzare il servizio reso dalle farmacie periferiche e a minor fatturato con il SSN

5. una ulteriore quota “tipologica” aggiuntiva di 0,25 euro, destinata solo alle farmacie rurali e urbane che sono esentate dallo sconto SSN, in quanto con fatturato SSN inferiore a 150 mila euro. Tale quota è destinata a valorizzare il servizio reso dalle farmacie a minor fatturato con il SSN.

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