Per sbloccare l’aumento del tetto della farmaceutica diretta si attende decreto Mef-Salute

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Potrebbe arrivare presto un provvedimento a favore delle aziende farmaceutiche che sono in regola con i pagamenti del payback. Come ricorda il recente documento della Corte dei conti sul coordinamento della finanza pubblica, la legge di Bilancio 2021 aveva stabilito che i valori percentuali dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale e della spesa farmaceutica per acquisti diretti, fermo restando il valore complessivo della spesa farmaceutica al 14,85 per cento del FSN, fossero fissati rispettivamente al 7 e al 7,85 per cento. E, successivamente, con la manovra 2022, il governo (allora Draghi) ha confermato al 7 per cento il tetto per la spesa convenzionata, innalzando all’8 quello per gli acquisti diretti, notoriamente quello più soggetto a sfondamento.

L’applicazione delle nuove quote risulta però subordinata all’aggiornamento annuale da parte dell’Agenzia italiana del farmaco dell’elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (in corso, come da periodici interventi da parte dell’ente regolatorio) e al fatto che le aziende siano adempienti nei confronti del pagamento delle quote previste per il payback negli anni 2019-2020 e anche 2021. A oggi, lo sono la quasi totalità delle pharma coinvolte: nel 2019 e 2020 l’importo richiesto è risultato rispettivamente pari a 1.361 e 1.396 milioni e a febbraio scorso era stato versato il 99 per cento del dovuto. Il compito di definire nel dettaglio le aziende che potranno giovare dell’innalzamento del tetto di spesa, che si concretizzerà attraverso uno ‘sconto’ sul prossimo payback, è di un decreto interministeriale (Salute-Economia) pubblicato in Gazzetta ufficiale a novembre 2022. Tale decreto fissa quali siano:

  1. L’azienda adempiente: l’azienda farmaceutica che ha provveduto all’integrale pagamento dell’onere di ripiano per gli anni 2019 e 2020, senza aver formulato alcuna riserva né azione giudiziale o di altra natura avverso atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di ripiano per gli anni 2019 e 2020;
  2. L’azienda non adempiente: l’azienda farmaceutica per la quale sia stato verificato il mancato pagamento integrale dell’onere di ripiano per gli anni 2019 e 2020, ovvero abbia formulato riserva o intrapreso azioni giudiziali o di altra natura ancora in essere, decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto (novembre 2022), avverso atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di ripiano per gli anni 2019 e 2020;
  3. L’azienda adempiente a sanatoria: l’azienda farmaceutica che, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto, abbia ottemperato all’integrale pagamento dell’onere di ripiano per gli anni 2019 e 2020, ove ancora non operato, e abbia contestualmente provveduto al ritiro della propria riserva e al ritiro delle azioni giudiziali o di altra natura eventualmente attivati avverso atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di ripiano per gli anni 2019 e 2020.

E si ricorda come alle aziende farmaceutiche adempienti, così come definite, viene applicata una riduzione della quota di ripiano a proprio carico calcolata:

  1. a) per l’anno 2022 rideterminando il valore del ripiano aziendale parametrandolo al ripiano dovuto in relazione all’applicazione del tetto per la spesa per acquisti diretti dell’8%;
  2. b) per l’anno 2023 rideterminando il valore del ripiano aziendale parametrandolo al ripiano dovuto in relazione all’applicazione del tetto per la spesa per acquisti diretti dell’8,15%;
  3. c) per l’anno 2024 e successivi rideterminando il valore del ripiano aziendale parametrandolo al ripiano dovuto in relazione all’applicazione del tetto per la spesa per acquisti diretti dell’8,30%.

L’ultima legge di Bilancio, firmata dal governo Meloni, ha però richiesto che per rientrare in queste definizioni, o meglio in quella di azienda adempiente, si sia in regola anche con i pagamenti del payback 2021. E, a quanto si apprende, si è in attesa che il decreto venga modificato, sempre dal ministero della Salute di concerto con il Mef, in questa direzione, per dar via ai calcoli a favore delle pharma in regola.

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