OMS, ecco cosa prevede l’Accordo pandemico globale

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L’Assemblea Mondiale della Sanità ha approvato il nuovo Accordo pandemico globale dell’Oms, frutto di un lungo negoziato intergovernativo iniziato nel 2021. L’intesa, composta da 35 articoli, stabilisce un quadro giuridico vincolante per prevenire, prepararsi e rispondere a future pandemie con maggiore equità, cooperazione e trasparenza.

Tra le principali novità: la creazione di una rete globale per le forniture sanitarie, un meccanismo di condivisione equa dei benefici derivanti dall’uso di agenti patogeni e l’impegno per una produzione locale sostenibile di strumenti sanitari essenziali.

L’Accordo pandemico rappresenta un punto di svolta epocale nella governance sanitaria globale. Nasce dalla lezione della pandemia da Covid e cerca di evitare gli errori del passato, in primis le disuguaglianze nell’accesso a vaccini e cure. Se attuato pienamente, questo punta a contribuire alla costruzione di un mondo più preparato e solidale, dove la salute non sia un privilegio ma un diritto per tutti.

“Il mondo è più sicuro oggi grazie alla leadership, alla collaborazione e all’impegno dei nostri Stati membri nell’adottare lo storico accordo pandemico dell’Oms – ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore Generale dell’Oms – L’accordo è una vittoria per la salute pubblica, la scienza e l’azione multilaterale. Garantirà che, collettivamente, possiamo proteggere meglio il mondo dalle future minacce pandemiche. È anche un riconoscimento da parte della comunità internazionale che i nostri cittadini, le nostre società e le nostre economie non devono essere lasciati vulnerabili a subire nuovamente perdite come quelle subite durante la Covid”.

I governi hanno adottato martedì 20 maggio l’Accordo in una sessione plenaria dell’Assemblea mondiale della sanità, il massimo organo decisionale dell’Oms. Questa adozione fa seguito all’approvazione dell’accordo avvenuta lunedì 19 maggio con votazione (124 favorevoli, 0 obiezioni, 11 astensioni) in commissione dalle delegazioni degli Stati membri. Da sottolineare che l’Italia si è tirata fuori dall’accordo astenendosi ieri al momento del voto in Assemblea.

“A partire dall’apice della pandemia di Covid, i governi di tutti gli angoli del mondo hanno agito con grande determinazione, dedizione e urgenza, e così facendo esercitando la loro sovranità nazionale, per negoziare lo storico accordo pandemico dell’Oms che è stato adottato oggi – ha affermato Teodoro Herbosa, segretario del Dipartimento della salute delle Filippine e presidente dell’Assemblea mondiale della sanità di quest’anno. che ha presieduto all’adozione dell’accordo – Ora che l’accordo è stato portato in vita, dobbiamo tutti agire con la stessa urgenza per attuare i suoi elementi critici, compresi i sistemi per garantire un accesso equo ai prodotti sanitari salvavita legati alla pandemia. Poiché il Covid è stata un’emergenza irripetibile, l’accordo sulla pandemia dell’Oms offre un’opportunità irripetibile per sfruttare le lezioni apprese da quella crisi e garantire che le persone in tutto il mondo siano meglio protette se emerge una futura pandemia”.

Per quanto riguarda la sovranità nazionale, l’Accordo afferma che: “Nessuna disposizione dell’Accordo sulle pandemie dell’Oms deve essere interpretata nel senso di fornire al Segretariato dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, compreso il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’autorità di dirigere, ordinare, modificare o altrimenti prescrivere la legge nazionale e/o nazionale, a seconda dei casi, o le politiche di qualsiasi Parte, o di imporre o altrimenti imporre requisiti che impongano alle Parti di intraprendere azioni specifiche, come vietare o accettare viaggiatori, imporre mandati di vaccinazione o misure terapeutiche o diagnostiche o attuare blocchi”.

Di seguito, l’analisi di tutti gli articoli.

Capitolo I – Introduzione

Articolo 1 – Definizioni
Definisce termini chiave, tra cui:
– Pandemic emergency: emergenza sanitaria pubblica internazionale da malattia trasmissibile, con impatti sociali/economici gravi.
– One Health: approccio integrato che considera salute umana, animale e ambientale.
– Prodotti sanitari pandemici: strumenti utili per prevenzione e risposta, come vaccini, test e terapie.
– Vulnerabilità: include persone in contesti fragili e a maggior rischio sanitario.

Articolo 2 – Obiettivo
Stabilisce lo scopo del trattato: prevenire, prepararsi e rispondere alle pandemie, promuovendo l’equità tra e all’interno dei Paesi.

Articolo 3 – Principi
Questi i principi guida:
– Sovranità degli Stati.
– Diritti umani e dignità.
– Equità, solidarietà, inclusività, trasparenza.
– Basarsi sulle migliori evidenze scientifiche.

Capitolo II – Il mondo insieme per l’equità
Articolo 4 – Prevenzione e sorveglianza
Ogni Stato deve rafforzare:
– Sistemi di sorveglianza epidemiologica.
– Prevenzione delle zoonosi.
– Igiene pubblica, immunizzazione, controllo infezioni.
– Accesso a servizi di base (acqua, fognature, etc).
– Sorveglianza di agenti resistenti agli antibiotici.

Articolo 5 – One Health
Promuove l’integrazione tra salute umana, animale e ambientale. Così come politiche e strategie nazionali ed un’attenzione particolare dovrà essere rivolta alla formazione interdisciplinare degli operatori.

Articolo 6 – Preparazione e resilienza
Si rafforza l’assistenza primaria e l’informazione sanitaria per una risposta tempestiva ed equa, anche sul fronte della salute mentale. I sistemi sanitari dovranno garantire un accesso equo ai servizi sanitari, capacità diagnostiche e di laboratorio ed un’adeguata comunicazione del rischio con supporto psicosociale.

Articolo 7 – Personale sanitario
Impegna gli Stati a:
– Investire in forza lavoro qualificata e protetta.
– Garantire condizioni lavorative dignitose.
– Prevenire la migrazione dannosa di operatori sanitari.

Articolo 8 – Sistemi regolatori
Rafforzare le autorità regolatorie per:
– Approvare rapidamente prodotti sanitari.
– Garantire sicurezza e qualità.
– Promuovere trasparenza e allineamento normativo.

Articolo 9 – Ricerca e sviluppo
L’articolo promuove:
– Investimenti sostenuti.
– Collaborazioni internazionali, specie con i Paesi in via di sviluppo.
– Accesso equo ai risultati della ricerca.
– Inclusione di clausole etiche nei contratti pubblici.

Articolo 10 – Produzione locale
L’obiettivo è quello di avere una produzione geograficamente distribuita attraverso:
– Supporto a impianti di produzione nei Paesi in via di sviluppo.
– Trasparenza sulla catena del valore.
– Investimenti pubblico-privati.

Articolo 11 – Trasferimento di tecnologie
Impegna gli Stati a:
– Facilitare licenze non esclusive.
– Incentivare la condivisione volontaria di brevetti.
– Promuovere tecnologie condivise con l’OMS.

Articolo 12 – Sistema PABS
Sistema multilaterale per l’accesso e la condivisione di:
– Patogeni e sequenze genetiche.
– Benefici derivati (es. vaccini, fondi, know-how).
– Fissato l’obbligo per i produttori di riservare il 20% della produzione all’OMS (10% donazione + 10% a prezzo accessibile).

Articolo 13 – Catena di fornitura globale (GSCL)
Crea una rete coordinata dall’OMS per:
– Identificare bisogni e barriere.
– Gestire stock e distribuzioni.
– Favorire accesso rapido ai prodotti sanitari.

Articolo 14 – Approvvigionamento e distribuzione
Impegna gli Stati a:
– Rendere trasparenti i contratti di acquisto.
– Riservare parte delle forniture per Paesi fragili.
– Evitare accumuli nazionali e sprechi.

Articolo 15 – Approccio whole-of-society
L’articolo punta a promuovere:
– Coordinamento intersettoriale.
– Partecipazione di comunità e popolazioni indigene.
– Piani nazionali inclusivi e multisettoriali.

Articolo 16 – Comunicazione pubblica
Qui si prevedono misure per:
– Migliorare l’alfabetizzazione sanitaria.
– Fornire informazioni chiare e scientificamente valide.
– Combattere disinformazione e sfiducia.

Articolo 17 – Cooperazione internazionale
Questa dovrà includere:
– Trasferimento di tecnologie e conoscenze.
– Supporto finanziario e tecnico.
– Coordinamento tra trattati e organismi multilaterali.

Articolo 18 – Finanziamento sostenibile
Si istituisce un meccanismo finanziario coordinato:
– Per supportare i Paesi a basso reddito.
– Rafforzare capacità pandemiche.
– Promuovere contributi da parte del settore privato.

Capitolo III – Disposizioni istituzionali e finali
Articolo 19 – Conferenza delle Parti (COP)
L’Organo decisionale centrale:
– Supervisiona l’attuazione del trattato.
– Può istituire organismi sussidiari.
– Valuta ogni 5 anni i progressi.

Articolo 20 – Diritto di voto
Ogni Stato ha un voto. Le organizzazioni regionali votano solo se gli Stati membri non votano singolarmente.

Articolo 21 – Rapporti alla COP
Gli Stati devono:
– Fornire rapporti periodici.
– Riferire sull’attuazione nazionale.
– Proteggere informazioni riservate.

Articolo 22 – Segretariato
È affidato all’OMS, con ruolo di coordinamento, ma senza poteri vincolanti sui governi.

Articolo 23 – Risoluzione delle controversie
In caso di controversie si prevedono i seguenti meccanismi:
– Negoziazione, mediazione o abitrato volontario.
– Ricorso alla Corte Permanente di Arbitrato.

Articolo 24 – Rapporti con altri accordi
L’Accordo pandemico globale non confligge con altri trattati internazionali (es. IHR, TRIPS, Nagoya).

Articolo 25 – Riserve
Consentite solo se non compromettono gli obiettivi dell’accordo.

Articolo 26 – Dichiarazioni
Permette dichiarazioni interpretative non vincolanti, in fase di ratifica o adesione.

Articolo 27 – Emendamenti
Consentiti su proposta di un Paese. Adottabili per consenso o con voto a maggioranza qualificata.

Articolo 28 – Allegati
Fanno parte integrante dell’accordo. Possono essere modificati con procedura semplificata per aspetti tecnici.

Articolo 29 – Protocolli
Possono essere adottati e ratificati separatamente, vincolanti solo per i Paesi che li sottoscrivono.

Articolo 30 – Recesso
Possibile dopo 2 anni dall’entrata in vigore, con effetto un anno dopo la notifica.

Articolo 31 – Firma
L’accordo sarà aperto alla firma presso l’OMS e successivamente presso l’ONU.

Articolo 32 – Ratifica e adesione
Possono aderire Stati e organizzazioni economiche regionali. Ogni Stato definirà le competenze trasferite.

Articolo 33 – Entrata in vigore
Avverrà 30 giorni dopo il deposito del 60º strumento di ratifica.

Articolo 34 – Depositario
È il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 35 – Testi autentici
Il trattato è valido in sei lingue ufficiali: arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo.

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